Detrazioni

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È AGEVOLABILE LA SOSTITUZIONE DI FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI, DELIMITANTI IL VOLUME RISCALDATO VERSO L’ESTERNO E VERSO VANI NON RISCALDATI CHE RISPETTANO I REQUISITI DI TRASMITTANZA TERMICA U, (W/m^2K), RIPORTATI IN TABELLA 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:
– sostengono le spese di riqualificazione energetica;
– posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;

PER QUALI EDIFICI:

– alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
– devono essere dotati di impianto termico.

ENTITA’ DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2019 (le spese sostenute fino al 31.12.2017 si applica il 65%);
per un limite massimo di detrazione ammissibile di 60.000 € per unità immobiliare.

REQUISITI DELL’INTERVENTO

REQUISITI TECNICI SPECIFICI:

– l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
– deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
– deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

SPESE AMMISSIBILI:

-fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso;
-integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
-fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra.

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